Sentenza del TAR Salerno sulla competenza dei geometri riguardo al cemento armato
14 agosto 2020

Sentenza particolarmente chiara del TAR Salerno in merito alla vexata quaestio sulla competenza dei geometri riguardo al cemento armato:
"...in merito alla presunta invalidità del progetto, per essere stato firmato da un geometra, anziché da un tecnico laureato (ingegnere o architetto), nonostante l’impiego di cemento armato, si osserva che, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (v., Consiglio di Stato, 22.9.2014, n.4751) la normativa vigente (rif. art.16, lett. m r.d. 11.2.1929, n.724 [recte "274"], sulle competenze dei geometri) non esclude in assoluto per i geometri la possibilità di firmare progetti relativi ad opere edili, anche in ipotesi di utilizzo del cemento armato, sempreché si tratti di progetti di modesta entità, o comunque di non particolare complessità (in tal senso, v. Consiglio di Stato, 21.2.2020, n.1341).
La fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, non è sussumibile nell’alveo delle progettazioni complesse o di particolare entità, tenuto conto che (a quanto si evince dalla richiesta di permesso di costruire versata in atti) si tratta di un intervento di ristrutturazione senza aumento di cubatura, per quanto già chiarito, con sopraelevazione di un solo piano ad uso residenziale.
Quanto, infine, alla disciplina sul punto recata dall’art.4 del Ruec, evocata da parte ricorrente, si osserva che lo stesso richiama, in merito all’esecuzione di opere con uso del cemento armato, le disposizioni del r.d. 16.11.1939, n.2229, tuttavia abrogate con decreto legislativo 13 dicembre 2010, n.212 (cfr. Cass. civ., sez. II, 30.8.2013, n.19989)".
FONTE: https://www.giustizia-amministrativa.it
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