Lavoratori autonomi e imprese familiari nei cantieri edili 2/9
Inquadramento normativo, obblighi, forme operative irregolari e ipotesi di corretta aggregazione degli “imprenditori di se stessi”, ai fini di una corretta applicazione della normativa inerente la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

di Paolo Binutti
Editore:
CEFS - Comitato Paritetico Territoriale per l’edilizia della Provincia di Udine
La presenza dei lavoratori autonomi e delle imprese familiari nei cantieri sta animando da tempo un acceso dibattito sulle loro condizioni di regolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ciò ha sviluppato più direttrici interpretative e portato alla edizione di numerose pubblicazioni, per molti aspetti coerenti, per altri un po’ contradditorie.
In effetti, costituire una cornice definitiva di riferimento in tema non è affatto semplice e stendere linee guida chiare richiede trattazione e competenza su argomenti trasversali che spaziano dal campo prettamente giuridico a quello delle tutele assicurative sul lavoro.
La pubblicazione che ho prodotto tenta quindi di riassumere, a uso e consumo dei colleghi di settore, i lavori svolti dagli autori e dalle istituzioni che meglio hanno rappresentato la condizione giuridica, le criticità e la soluzione delle anomalie riguardanti la presenza del lavoratore autonomo e del componente dell’impresa familiare nel cantiere temporaneo o mobile, integrando alcuni punti fermi della materia con approfondimenti personali.
Ai fini di una lettura graduale delle argomentazioni e per favorire le conseguenti considerazioni dei colleghi, il lavoro svolto viene pubblicato per capitoli, ripartendo i temi secondo spunti e conclusioni ovviamente omogenei.
Confido di aver fatto cosa buona.
geom. Paolo Binutti
PARTE 2^
- Il lavoratore autonomo: i focus
Se la lettura del D.lgs 81-2008 e del Codice Civile della 1^ parte ci propongono una serie di riferimenti giuridici importanti, possiamo ora svolgere un approfondimento e arrivare a delle conclusioni chiare, tali da poter elencare le forme con le quali il lavoratore autonomo in cantiere è tale!
La norma e il lavoratore autonomo – 4 focus identificativi
A questo punto, tenendo in dovuto conto il T.U. (art. 89, c.1, lett. d) e il Codice Civile (artt. da 2222 a 2228), si può affermare che la figura del lavoratore autonomo è costituita da 4 caratteri prevalenti.
1. la persona fisica soggetto esecutore dell’opera affidata.
Focus: l’esclusività della persona fisica.
La ditta del lavoratore autonomo si identifica in via esclusiva nello stesso soggetto, come chiaramente sancito nella definizione dell’art. 89 del T.U..
Esclusività che viene suffragata anche dalla stessa natura del contratto d’opera, quale negozio giuridico in cui l’adempimento dell’obbligazione non si concretizza senza il lavoro dello stesso titolare.
L’attività del lavoratore autonomo si fonda infatti solo sul suo operato, poiché soggetto privo della struttura propria dell’impresa, organizzata sull’impiego del lavoro subordinato.
Elemento fondamentale peraltro richiamato nell’art. 1655 del C.C., norma nella quale il “Contratto d’Appalto” viene definito per distinguo rispetto al contratto d’opera, come il negozio in cui, in condizioni di indipendenza rispetto al committente,
“…. una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”.
Chiave di lettura che trova conferma anche nel “Commentario breve al Codice Civile” di G. Cian e A. Trabucchi, ove si evidenzia, relativamente alla discussione sulla figura dei Piccoli imprenditori di cui all’art. 2083:
“II. L’artigiano (che ai sensi dell’art. 2083 C.C. è, per definizione, piccolo imprenditore) va considerato un normale imprenditore commerciale, ...... allorché abbia organizzato la sua attività in guisa da costituire una base di intermediazione speculativa e da far assumere al suo guadagno i caratteri del profitto, avendo in tal modo organizzato una vera e propria struttura economica a carattere industriale, avente una autonoma capacità produttiva, sicché l’opera di esso titolare non sia più né essenziale né principale (v. Corte Cost. 89/570)”
2. l'attività professionale, intesa come elemento concorrente all’opera.
Focus: il contributo.
Il lavoratore autonomo contribuisce all’esecuzione dell’opera.
La sua prestazione professionale è intesa come una integrazione della attività d’impresa, a sua volta connotata, parafrasando la definizione di idoneità tecnico professionale del T.U., da capacità organizzativa, disponibilità di mezzi e attrezzature e di forza lavoro, appropriati per:
- lavorazioni articolate, che richiedono plurime maestranze “convergenti” per l’esecuzione delle varie attività di fase;
- garantire contemporaneamente un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori necessari.
Mi sembra che il T.U. stabilisca una condizione di fatto gerarchica; il testo vuole favorire nell’appalto i soggetti meglio strutturati, che fin dalla gara per l’affidamento sono distinti e diversamente appesantiti nelle prove che certificano la loro idoneità tecnico professionale ad eseguire l’opera (rif. all. XVII del T.U.).
3. l’assenza di vincolo di subordinazione verso alcuno nell’esecuzione del contratto.
Focus: nessun vincolo operativo oltre al contratto.
Si presenta come il carattere oggettivo nei fatti più controverso, nella misura in cui le attività dei lavoratori autonomi, in specie nei cantieri, eludono spesso anche volontariamente questa necessità fondamentale per il mantenimento della loro qualifica:
non costituire e non subire subordinazione.
Come vedremo è un’elusione che porta a plurime forme di irregolarità in materia di diritto del lavoro, non solo sul piano della mera sicurezza e salute degli operatori. Irregolarità che vengono attivate in varie forme dai committenti, dalle imprese affidatarie e non ultime dalle stesse forme di aggregazione dei lavoratori autonomi.
4. l’assunzione del rischio a carico della persona fisica nell’esecuzione del contratto.
Focus: assumere senza intermediazioni i rischi contrattuali.
Abbiamo visto che nel contratto d’opera la prestazione non è finalizzata solo allo svolgimento di una attività lavorativa ma anche alla produzione del risultato utile promesso. Ciò rileva nell’insieme l’obbligo di assunzione di tutti i rischi connessi: trattasi di rischi non riconducibili esclusivamente alla sfera delle responsabilità penali o amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma in genere di natura civilistica (vizi e difformità dell’eseguito, danni alle opere, danni patrimoniali, ecc.) o ancora di natura penale o amministrativa ma riferibili ad altri campi normativi (urbanistico, fiscale, antiriciclaggio, antimafia, ecc.).
Pertanto,
atteso quanto ai punti precedenti é corretto affermare che il lavoratore autonomo citato dall’art. 89, c.1 lett. d) del T.U. corrisponda alla:
- impresa individuale artigiana priva di lavoratori,
ma anche alla
- società a responsabilità limitata uninominale priva di lavoratori;
- società in accomandita semplice con unico socio accomandatario e socio/i accomandante/i di capitale non lavoratore/i, priva di lavoratori.
Ai casi elencati va aggiunto infine quello richiamato nella nota n° 418 del 22-2-2001 del M.L.P.S., nella quale, sulla base di una coerente argomentazione, tra i lavoratori autonomi viene annoverato anche l’imprenditore artigiano con lavoratori che però svolge da solo l’attività nel cantiere.
Hanno collaborato:
Rag. Enrico Macor
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Udine
Presidente della Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato dei Consulenti del Lavoro della provincia di Udine
Dott.ssa Nadia Venchiarutti
Dottore Commercialista e Revisore legale
iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine
Ing. Angela Martina
Presidente del Comitato Paritetico Territoriale per l’Edilizia della provincia di Udine,
Presidente della Cassa Edile di Udine
Ha contribuito ad animare il dibattito e fornito spunti di riflessione sul tema:
Dott. Dino Toscani
Coordinatore dei tecnici della prevenzione della A.S.U.I. UD
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
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