Permesso di costruire, inizio e termine dei lavori, decadenza, eventuali proroghe: chiarimenti

Con sentenza n. 1932/2020 del 24/11/2020 di Palazzo Spada, l'ultimo grado di giudizio della giustizia amministrativa, si ricorda che, ai sensi dell’art.15, comma 2 del dpr 380/2001 i termini di inizio e di ultimazione lavori indicati nel permesso di costruire possono essere prorogati, con provvedimento motivato, “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso” e “decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.
Pertanto l'effetto decadenziale del permesso di costruire si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio (un anno dal rilascio del titolo abilitativo) o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge (salvo proroga).
Per la proroga del termine finale di conclusione dei lavori di un permesso di costruire è sempre necessario che il titolare presenti una istanza motivata prima della scadenza del termine da prorogare e su tale istanza, l’Amministrazione comunale deve pronunciarsi con un provvedimento espresso.
FONTE: https://www.ingenio-web.it
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